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Autore Discussione: La Costituzione  (Letto 3040 volte)
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Mr. Pebble
In effetti, sembra proprio che voglia stare qui
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« inserita:: 11 Luglio 2005, 16:50:41 »

Si tratta del testo fondamentale del nostro Stato, della base su cui sono state promulgate tutte le leggi e del principio ispiratore a cui ogni Governo dovrebbe ispirarsi. In pratica l'Italia come è oggi è nata da essa: la divisone in Regioni, le Camere, le libertà personali, eccetera.

Qua trovate il testo completo: Costituzione

E' particolarmente interessante nella parte che definisce i poteri del capo dello Stato:

Citazione
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA





Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.


Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.


Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.


Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.


Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.


Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.


Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.


Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Il fatto che si voglia modificare un testo del genere per fini utilitaristici è estremamente preoccupante: non pensate?
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giulemanidacaino@hotmail.it
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« Risposta #1 inserita:: 12 Luglio 2005, 15:12:08 »

Ovviamente, sono d'accordo con te. Interessante anche la parte sulla (presunta) indipendenza tra Stato e Chiesa...
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Steve
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« Risposta #2 inserita:: 12 Luglio 2005, 15:23:49 »

E' vero, è preoccupante.
Quanto è preoccupante la guerra santa di bush almeno, che, così mi hanno detto, ci fa sentire tutti più ITALIANI.


Ma vaffanculo, va. L'italia è in mano a un branco di coglioni, e non so se sia meglio sperare nella rivoluzione o semplicemente rassegnarsi, che è sicuramente la scelta più "razionale".
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« Risposta #3 inserita:: 12 Luglio 2005, 16:04:19 »

Citazione
Ma vaffanculo, va. L'italia è in mano a un branco di coglioni, e non so se sia meglio sperare nella rivoluzione o semplicemente rassegnarsi, che è sicuramente la scelta più "razionale".
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Si, ma vuoi mettere con la rivoluzione?
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Joseph K.
Ebbene sì, sta perdendo un po' di tempo qui nel forum
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« Risposta #4 inserita:: 17 Luglio 2005, 11:42:29 »

La Costituzione Italiana è rigida e per essere modificata deve passare attraverso lo stretto controllo degli organi giuridici e in caso il referendum costituzionale. E' un testo troppo importante per essere modificato con leggerezza.

Forse mi sono perso qualcosa dell'attualità.. cosa vorrebbero modificare ora della Costituzione?
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Steve
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« Risposta #5 inserita:: 21 Luglio 2005, 04:31:56 »

Il presidente non potrebbe più sciogliere il parlamento, oltre che nel semestre bianco.
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